Monti-Letta-Renzi, il fisco impazzito procede il suo cammino. Non mi diverto più.

Mentre tutti sono anestetizzati dalle vicende del nostro Governo mi piace ricordare, per deformazione professionale, che la settimana che si sta concludendo ha prodotto due situazioni sintomatiche (vere perle) del sistema fiscale italiano.
La prima, introdotta in realtà da una legge di fine 2013, istituisce, dal 01/02/2014, la presunzione di imponibilità sui bonifici esteri che entrano (in Italia) su c/c di persone fisiche obbligando l'intermediario  italiano ad operare una ritenuta d'acconto del 20% sul flusso in entrata, salvo apposita autocertificazione del contribuente che deve attestare la natura non reddituale ti tali flussi. Il provvedimento è datato 18/12/2013 e lo trovate qui (da pag. 5) e si inserisce nella revisione del monitoraggio degli investimenti detenuti all'estero da residenti italiani attraverso il quadro RW del modello Unico. Come consuetudine si scrive la norma (che personalmente non condivido) e non si pensa agli effetti operativi della stessa. Risultato? Le banche non sanno nulla, non si sono ancora attivate, i modelli di autocertificazione non esistono ed i clienti sono all'oscuro di tutto. Non me lo sto inventando. Leggete questo. Nulla pubblicato fino all'altro ieri, neppure su stampa specialistica.
E fino qua nulla di nuovo per chi si occupa di mestiere di queste cose. Fisco che continua ad alzare la tassazione (in questo caso se la inventa) e che non mette nessuno in grado di adempiere nei termini e con cognizione, fregandosene altamente degli operatori e dei contribuenti.

Ma il mese di Febbraio va avanti ed allora commentiamo anche questa altra chicca.
Vi ricordate che la legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva stabilito perentoriamente che dal 1 Gennaio 2014 gli affitti ad uso abitativo dovevano essere pagati con modalità diverse dal denaro contante anche per importi inferiori ai 1.000,00 euro? 
Ecco il testo: "i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e neassicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali perl'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Certo che ve ne ricordate. Articoli, circolari, commenti e giuste proteste per altro adempimento emanato solo col furore anti-evasione e senza riflettere sul contenuto.

Naturalmente abbiamo tutti ben chiaro cosa normalmente si intenda per modalità diverse dal contante che ne assicurino la tracciabilità. Siamo d'accordo che trattasi di bonifici, assegni, carte di credito etc.? Siamo d'accordo che possiamo trovare altri strumenti di pagamento che non siano denaro contante? Bene.
E' stata data notizia ieri che il  Ministero dell'Economia e delle Finanze  - Dipartimento del Tesoro  a seguito di chiarimenti richiesti da Agenzia delle Entrate ha stabilito che la modalità di pagamento diversa dal contante, per la norma di cui stiamo discutendo, è anche... il CONTANTE!!! basta che il locatore rilasci la ricevuta!!!
Non ci credete? Ecco il testo finale 
Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscalipreviste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.
Lo so che non ci credete, ma la comunicazione del Tesoro esiste per davvero e la potete ammirare nella sua bellezza cliccando qui.

L'allievo supera il maestro. A mio parere se la Legge afferma che devono essere usate modalità diverse dal contante c'è poco da fare. Poi se il verificatore ci informa che non applicherà sanzioni perché nessuna norma è violata apre un cortocircuito che non spetta a me risolvere.
Io segnalo solo. Di fatto il Ministero sconfessa il legislatore, ma non avrebbe il potere per farlo.

Noi commercialisti siamo abituati a questo modo di legiferare e a non avere certezze su nulla, ma qui abbiamo passato il segno.

Mentre voi continuate a guardare la TV e a sognare con Renzi noi facciamo lo sporco e non piacevole lavoro (finché un lavoro ce l'abbiamo) di dovere capire, informare, consigliare i nostri clienti e confrontarci con piccolezze certo, se non fosse che spesso, se non rispetti una piccolezza, rischi grosso. Ma la battaglia è ormai persa. Su tutti i fronti.
Resta la famiglia (per fortuna) e allora
buon San Valentino e che giustizia divina trionfi.

Luca Grossi

Noto che oggi, 16/2/2014, le associazioni dei consumatori, notoriamente sostenitrici dell'evasione fiscale si dichiarano talmente d'accordo con la ritenuta su bonifici esteri  da accusare il Ministero di abuso di potere. Come osano questi piccoli consumatori mettere in discussione le norme immensamente illuminate volte a schedare e tassare tutti gli italiani con conti all'estero?

Appendice del 20/02/2014
Signore e signori, colpo di scena. Con un fantastico uno due, nel pomeriggio del 19/02/2014, prima un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate posticipa l'introduzione della ritenuta al 01/07/2014 e successivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'ormai solito "legiferante" comunicato stampa n.46 delle 19.20 annuncia la futura abrogazione della norma a causa della sostanziale inutilità della stessa a seguito del potenziamento degli accordi internazionali sullo scambio di informazioni finanziarie.

Che dire? 
Meglio stare in silenzio.
2-0, palla al centro.


Commenti

  1. tra i tanti morbi ...quello del legiferatore pazzo va per la migliore

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