Formazione obbligatoria professionisti: i costi si deducono al 50%

In occasione della pubblicazione della circolare 25/E del 20/9/2012 l'Agenzia delle Entrate ha perso un'occasione per interpretare in maniera "pro-contribuente" l’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), relativo alle spese di aggiornamento professionale sostenute da professionisti il quale dispone che “[…] le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono
deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
Stante l'obbligatorietà di tale formazione continua permanente sembrava infatti illogico non consentire la deducibilità totale di tali spese (almeno per quelle di mera iscrizione al corso).
Invece l'Agenzia, trincerandosi dietro una mera interpretazione letterale dell'art. 54,  ha escluso la possiblità di detrarre al 100% tali spese.
In conclusione: formazione obbligatoria, obbligatorio il pagamento, inerenza totale della spesa, ma deduzione al 50% per uno dei tanti capricci del Legislatore e dell'Agenzia delle Entrate.

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